1. L'apertura, l'estensione della tipologia delle attività e il trasferimento di sede del «centro benessere» sono soggetti a denuncia di inizio di attività, ai sensi
a) che il centro e il personale sono in possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5;
b) le tipologie di attività che intende svolgere all'interno del «centro benessere»;
c) l'ubicazione e la superficie dei locali, con annessi elaborati grafici redatti da un tecnico abilitato;
d) il rispetto delle norme tecnico-professionali relative a ciascuna tipologia di attività esercitata;
e) il rispetto delle norme urbanistico-edilizie e igienico-sanitarie.