Art. 6.
(Disciplina dell'inizio di attività).

      1. L'apertura, l'estensione della tipologia delle attività e il trasferimento di sede del «centro benessere» sono soggetti a denuncia di inizio di attività, ai sensi

 

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dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
      2. Nella denuncia di cui al comma 1 l'interessato dichiara:

          a) che il centro e il personale sono in possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5;

          b) le tipologie di attività che intende svolgere all'interno del «centro benessere»;

          c) l'ubicazione e la superficie dei locali, con annessi elaborati grafici redatti da un tecnico abilitato;

          d) il rispetto delle norme tecnico-professionali relative a ciascuna tipologia di attività esercitata;

          e) il rispetto delle norme urbanistico-edilizie e igienico-sanitarie.